Il cosiddetto ventottesimo regime dell’Unione europea si avvicina a una svolta decisiva: mercoledì 18 marzo 2026, l’esecutivo comunitario svelerà il testo normativo relativo alla EU Inc., una forma giuridica d’impresa valida su tutto il territorio europeo. Il progetto prevede che chiunque voglia aprire una società possa farlo interamente da remoto, nell’arco di due giorni lavorativi e spendendo al massimo cento euro, indipendentemente dal Paese membro scelto.
L’idea era stata lanciata pubblicamente dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il Forum Economico Mondiale di Davos lo scorso 20 gennaio, e ha già incassato il via libera politico dell’Assemblea di Strasburgo con una maggioranza di 492 deputati favorevoli. Tra le novità più rilevanti figura anche la possibilità di assegnare piani di azionariato ai dipendenti, strumento particolarmente atteso dall’ecosistema delle startup.
Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia volta a rendere l’Europa più competitiva sul piano globale, in risposta alle analisi contenute nei rapporti elaborati da Mario Draghi ed Enrico Letta, che avevano evidenziato il ritardo strutturale del mercato unico rispetto alle economie statunitense e cinese.
EU Inc. e il 28° regime: origini e significato di una riforma storica
La EU Inc. è una nuova tipologia di società a responsabilità limitata riconosciuta e valida simultaneamente in tutti i ventisette Paesi che compongono l’Unione europea. Non si tratta di una forma giuridica che va a cancellare quelle già esistenti a livello nazionale, bensì di un quadro normativo aggiuntivo e facoltativo: chi vuole continuare a costituire una Srl italiana, una GmbH tedesca o una SAS francese è libero di farlo. La EU Inc. si presenta come una terza via, pensata per chi intende operare nel mercato interno con un corpus unico di regole condivise.
L’etichetta deriva da un ragionamento aritmetico semplice: i sistemi societari nazionali attualmente in vigore sono ventisette, uno per ciascuno Stato membro. La EU Inc. ne aggiunge un ventottesimo — non sostitutivo, ma parallelo — offrendo alle imprese la possibilità di scegliere un regime alternativo e armonizzato rispetto a quelli domestici.
Le fondamenta intellettuali di questa proposta affondano in due documenti che hanno segnato il dibattito europeo sulla competitività: il rapporto Draghi e il rapporto Letta. Entrambi hanno fotografato con chiarezza uno dei nodi strutturali che frenano la crescita economica europea: la coesistenza di ventisette ordinamenti giuridici distinti, ognuno con le proprie regole, i propri adempimenti e i propri registri.
Per una startup o una PMI che ambisce a espandersi oltre i confini del proprio Paese d’origine, la realtà attuale è fatta di burocrazia moltiplicata: aprire una filiale in un secondo Stato membro significa ricominciare da capo, con nuove registrazioni, nuovi obblighi amministrativi e spesso nuove strutture societarie da costituire. La EU Inc. nasce con l’obiettivo dichiarato di eliminare questa duplicazione, consentendo a un’impresa di radicarsi in qualsiasi angolo d’Europa senza dover ricostruire ogni volta l’intera architettura legale e burocratica.
Dentro la proposta: struttura, contenuti e numeri del regolamento EU Inc.
L’esecutivo europeo ha optato per lo strumento del regolamento, una scelta tutt’altro che scontata. A differenza delle direttive, che richiedono un passaggio di recepimento nei singoli ordinamenti nazionali, il regolamento produce effetti immediati e uniformi in tutti i Paesi membri nel momento stesso in cui entra in vigore. Il testo si sviluppa su oltre cento articoli e trova il proprio fondamento giuridico nell’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, disposizione che abilita le istituzioni comunitarie ad adottare misure di ravvicinamento normativo funzionali al buon andamento del mercato interno.
I sei pilastri della riforma
- Costituzione rapida e interamente digitale.
Chiunque voglia fondare una EU Inc. potrà farlo esclusivamente online, senza mettere piede in uno studio notarile o in un ufficio pubblico. La procedura si appoggia a modelli standardizzati di statuto societario europeo e prevede verifiche preliminari di conformità legale. Il tutto converge su un sistema centralizzato, interconnesso con i registri nazionali delle imprese, con un impegno tassativo: completare l’iter entro quarantotto ore dalla presentazione della domanda.
- Costi ridotti al minimo, nessun capitale iniziale obbligatorio.
La soglia massima fissata per i costi di costituzione è di cento euro. Sparisce inoltre qualsiasi requisito relativo al capitale minimo di avvio, così come l’obbligo di accantonare riserve legali. Una scelta che abbassa drasticamente la barriera d’ingresso per fondatori con risorse limitate.
- Ciclo di vita societario interamente gestito online.
La digitalizzazione non si ferma alla fase di avvio. L’intera esistenza della società — dalla registrazione iniziale alla governance ordinaria, fino all’eventuale chiusura — si svolge attraverso canali digitali, senza necessità di documentazione cartacea o presenze fisiche.
- Strumenti finanziari pensati per attrarre capitali.
La bozza introduce la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale e di ricorrere a strumenti di raccolta tipici del mondo del venture capital. L’obiettivo è rendere la EU Inc. appetibile agli occhi di investitori istituzionali e privati, sia europei che internazionali, avvicinando le pratiche finanziarie europee a quelle dei mercati più dinamici.
- Eliminazione delle ridondanze amministrative.
I dati trasmessi al momento della registrazione vengono automaticamente inoltrati a tutte le autorità pubbliche competenti. Nessuna duplicazione, nessuna ripetizione degli stessi adempimenti davanti a enti diversi: l’informazione viaggia una sola volta e raggiunge tutti i destinatari istituzionali necessari.
- Liquidazione semplificata con tempi certi.
Anche la fase di chiusura viene ripensata in chiave di efficienza. La procedura di liquidazione prevede aste condotte in formato elettronico, la sospensione automatica delle azioni esecutive individuali nel momento in cui si avvia il procedimento e un vincolo preciso per l’autorità giudiziaria competente: pronunciarsi entro sei mesi, con la possibilità di una sola proroga di pari durata.
L’impatto economico stimato.
Secondo le proiezioni elaborate dalla Commissione europea, l’adozione diffusa della EU Inc. potrebbe tradursi in risparmi complessivi fino a 440 milioni di euro nell’arco di un decennio per le imprese che operano nel mercato unico, grazie alla riduzione dei costi b
I dipendenti diventano soci: ecco come funziona l’azionariato europeo
Tra tutte le misure contenute nella proposta, quella che ha suscitato maggiore interesse nell’ecosistema delle startup e delle imprese innovative è il piano europeo di partecipazione azionaria dei lavoratori, identificato con la sigla EU-ESOP. Si tratta di un meccanismo che consente alle società costituite nella forma giuridica della EU Inc. di coinvolgere i propri dipendenti nella crescita dell’impresa attraverso la titolarità di quote del capitale.
Lo strumento si basa sull’emissione di warrant, ovvero titoli che attribuiscono al beneficiario il diritto di convertirsi in azionista in un momento successivo, a condizione che sia trascorso un periodo minimo di maturazione di almeno due anni. Il vantaggio rispetto alla situazione attuale risiede nella standardizzazione: le regole sono le stesse in tutti e ventisette gli Stati membri, eliminando la necessità di adattare lo strumento a ciascun ordinamento nazionale.
Il beneficio non è universale. Ne rimangono esclusi coloro che già detengono una posizione dominante all’interno della società, intesa come il possesso di oltre un quarto dei diritti di voto o della quota di utili distribuibili. La misura è pensata per premiare i collaboratori che contribuiscono alla crescita dell’impresa senza già controllarla.
Sul fronte della tassazione, la proposta introduce un principio rilevante: il reddito generato dalla cessione delle azioni viene tassato una sola volta, nel momento in cui il dipendente decide di vendere i titoli. Oggi, invece, la complessità fiscale tra i diversi Paesi rende questi strumenti difficili da applicare in modo coerente a livello transnazionale. Tuttavia sarebbe sbagliato parlare di piena armonizzazione fiscale. Le aliquote restano una prerogativa esclusiva degli Stati membri: la proposta si limita a stabilire il principio del differimento dell’imposizione, senza imporre livelli di tassazione uniformi. Un compromesso che riflette i limiti politici di ciò che è oggi negoziabile in sede europea, ma che rappresenta comunque un punto di partenza concreto per superare uno degli ostacoli più lamentati da fondatori e investitori.
Cosa cambia per le imprese italiane: opportunità e questioni aperte
Per le realtà imprenditoriali italiane, la EU Inc. non rappresenta una discontinuità normativa, ma un ampliamento del ventaglio di scelte disponibili. In Italia, le categorie di “startup innovativa” e “PMI innovativa” sono figure giuridiche radicate nell’ordinamento nazionale, ridefinite più di recente dalla Legge 193/2024 e dalla Legge Startup 162/2024, ciascuna con i propri requisiti di accesso, agevolazioni fiscali e strumenti di sostegno. Il nuovo regime europeo non intende sovrapporsi a questo quadro né smantellarlo: i due sistemi sono destinati a coesistere. Il valore aggiunto si manifesta soprattutto quando un’impresa decide di varcare i confini nazionali. Oggi, una startup con sede a Milano che voglia aprirsi al mercato tedesco, francese o spagnolo si trova a dover replicare l’intera architettura societaria in ciascun Paese di destinazione, con registrazioni separate, adempimenti distinti e costi moltiplicati. Con la EU Inc., questa frammentazione verrebbe meno: un’unica struttura giuridica europea sarebbe sufficiente per operare su più mercati contemporaneamente. Le agevolazioni previste dalla normativa italiana rimarrebbero accessibili, affiancate dalla possibilità di adottare la veste societaria europea per chi ha ambizioni transnazionali.
Considerazioni conclusive e timeline
La prima e più consistente riserva riguarda ciò che la proposta deliberatamente non tocca. Tassazione e normativa sul lavoro restano materie di esclusiva competenza degli Stati membri, e la bozza non fa alcun tentativo di armonizzarle. Questo significa che una società EU Inc. attiva in più Paesi dovrà comunque destreggiarsi tra sistemi fiscali differenti, contratti collettivi nazionali e regimi contributivi disomogenei. Un limite che ridimensiona, almeno in parte, la promessa di semplicità su cui l’intera riforma è costruita.
Il secondo fronte critico è di natura infrastrutturale. Per funzionare davvero, la EU Inc. richiede che i registri delle imprese dei ventisette Stati membri siano in grado di dialogare tra loro in modo fluido e automatico. Raggiungere questo livello di integrazione tecnica e procedurale richiederà investimenti, tempi di adeguamento e una cooperazione amministrativa tra Paesi che oggi non è scontata.
Il terzo nodo è apparentemente simbolico, ma rivela una tensione politica reale. Il Parlamento europeo, pur avendo approvato la risoluzione con una larga maggioranza, ha espresso una preferenza per una denominazione diversa: Societas Europaea Unificata, abbreviata in S.Eu. L’obiezione nei confronti del nome “EU Inc.” è che quest’ultimo richiami troppo esplicitamente il modello anglosassone — in particolare quello statunitense — risultando poco coerente con l’identità giuridica e culturale che una forma societaria europea dovrebbe incarnare.
La presentazione del 18 marzo 2026 segna l’avvio formale di un percorso che ha ancora molta strada davanti a sé. Il testo del regolamento dovrà attraversare la fase di negoziazione tra le due istituzioni co-legislative dell’Unione: il Parlamento europeo e il Consiglio, che riunisce i governi degli Stati membri. Si tratta di un processo che raramente procede in linea retta, e la storia offre un precedente eloquente: la Societas Europea, la forma societaria sovranazionale varata nel 2001, impiegò decenni di gestazione prima di vedere la luce. Bruxelles si mostra ottimista e punta a rendere operative le prime EU Inc. attorno al 2027, ma l’orizzonte rimane condizionato dall’esito dei negoziati. Sul fronte italiano, l’entrata in vigore del nuovo regime non comporterà uno stravolgimento del quadro esistente. Non è in discussione una riscrittura delle discipline nazionali su startup innovative e PMI innovative: quegli strumenti rimarranno pienamente operativi, con i propri requisiti e le proprie agevolazioni. Ciò che cambierà riguarda prevalentemente i sistemi amministrativi e i processi procedurali, che dovranno essere adeguati ad accogliere e gestire la nuova forma societaria europea.
La EU Inc. si affiancherà dunque alle figure già esistenti come una scelta ulteriore, rivolta in particolare a chi intende costruire o consolidare una presenza su più mercati del continente senza moltiplicare strutture societarie e adempimenti burocratici in ogni Paese di destinazione.
*Antonio Lanotte è consulente fiscale internazionale e senior auditor. In Italia rappresenta TaxBit ed è membro di organismi europei e internazionali attivi su blockchain, standardizzazione e fintech.
